Rendicontazione proventi violazioni codice della strada
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Rendicontazione proventi violazioni codice della strada - anno 2023
L'articolo 142 comma 12-quater del D. Lgs n.285/1992 prevede per tutti gli Enti locali l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ogni anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'Interno del 30/12/2019 sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo.
Le modifiche apportate al citato art. 142 dal D.L. 121/2021, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 156/2021, hanno introdotto l'obbligo, in capo all'Ente locale, di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero dell'Interno pubblicherà, a sua volta, sul proprio sito internet istituzionale, a decorrere dal 1 luglio 2022 le medesime relazioni pervenute dagli enti locali.
Le modifiche apportate al citato art. 142 dal D.L. 121/2021, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 156/2021, hanno introdotto l'obbligo, in capo all'Ente locale, di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero dell'Interno pubblicherà, a sua volta, sul proprio sito internet istituzionale, a decorrere dal 1 luglio 2022 le medesime relazioni pervenute dagli enti locali.
- Certificazione Rendicontazione proventi violazioni codice della strada 2023.pdf[.pdf 72,34 Kb - 19/05/2025]
- Deliberazione giunta comunale Certificazione Rendicontazione proventi violazioni codice della strada 2023.pdf[.pdf 291,69 Kb - 30/07/2025]
- https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38 (Apre il link in una nuova scheda)
Ultimo aggiornamento pagina: 30/07/2025 16:51:04
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